STATUTO
Statuto dell’Associazione Culturale
ONDEIA – Associazione Biodanza Liguria
TITOLO I - Denominazione - sede
ART. 1
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, a GENOVA in Via del Commercio, 78D int. B un’associazione, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto., che assume la denominazione di “ONDEIA – Associazione Biodanza Liguria”.
TITOLO II - Scopo - Oggetto
ART.2
L’associazione è un centro di vita associativa non a scopo di lucro a carattere volontario e democratico i cui obiettivi programmatici sono ispirati ai principi della partecipazione pluralista, della solidarietà, della giustizia, della pace, della non violenza, dell’apartiticità, della mutua collaborazione e dell’autonomia, con lo scopo di contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell’intera comunità, realizzando attività culturali, di promozione del benessere individuale e sociale, ricreative, formative, conviviali e artistiche, utilizzando come metodologia di riferimento il “Sistema Biodanza Rolando Toro”.
ART.3
L’associazione si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche associative. L’associazione si propone di:
- Promozione del Benessere Psicofisico: Favorire il benessere psicofisico dei partecipanti attraverso l'organizzazione di sessioni regolari e seminari di Biodanza, ponendo attenzione alle specifiche esigenze di ciascun individuo.
- Diffusione della Biodanza nella Regione Liguria: Lavorare per incrementare la conoscenza e la diffusione della Biodanza in tutta la Liguria attraverso eventi, workshop, e collaborazioni con enti locali e strutture educative.
- Formazione e Supporto agli Insegnanti: Offrire programmi di formazione (in collaborazione con Scuola Biodanza Liguria IBFed, ente formativo di riferimento per la Regione Liguria) e di aggiornamento continui per gli insegnanti di Biodanza, con lo scopo di garantire elevate competenze didattiche e la promozione delle migliori pratiche.
- Inclusione Sociale: Utilizzare la Biodanza come strumento di inclusione sociale, organizzando eventi e sessioni aperte a persone di ogni età, condizione fisica e background, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili della popolazione.
- Salute Mentale: Promuovere la consapevolezza dell'importanza della salute mentale, dimostrando come la Biodanza possa essere uno strumento efficace per il miglioramento dello stato emotivo e del benessere psicologico.
- Network di Sostegno: Creare una rete di sostegno tra gli insegnanti di Biodanza che permetta lo scambio di esperienze, risorse e supporto reciproco, al fine di rafforzare la comunità di pratica regionale.
- Sensibilizzazione Ambientale: Organizzare eventi di Biodanza che mettano in relazione i partecipanti con la natura e l'ambiente, promuovendo la coscienza ecologica e il rispetto per il pianeta.
- Collaborazioni Interdisciplinari: Stabilire collaborazioni con professionisti di diversi settori, come psicologi, educatori, medici, per integrare la Biodanza in programmi di benessere e di intervento sociale più ampi.
- Progetti Nazionali e Internazionali: Promuovere lo scambio culturale e professionale con altre associazioni di Biodanza nel mondo, al fine di arricchire l'offerta formativa e le esperienze disponibili per gli insegnanti e i praticanti.
- Ricerca e Sviluppo: Incoraggiare e supportare la ricerca sull'impatto della Biodanza sulla salute fisica, mentale e sul benessere sociale, al fine di documentare ed evidenziare i benefici della pratica.
- Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
- Favorire i rapporti e le relazioni tra gli associati, per un utile scambio di conoscenze, esperienze, tempo libero, gite, viaggi culturali e spirituali e vacanze rivolte al benessere psicofisico, spettacoli ed eventi artistici, nonché organizzazione di convegni e festival sulle attività sociali.
- Esercitare, in via marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.
- Attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, creazione di web blog, pubblicazione di libri, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.
- Partecipazione a bandi e concorsi di natura pubblica o privata per offrire corsi esperienziali e formativi di “Biodanza Sistema Rolando Toro”
- Effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi.
L’associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie.
TITOLO III - Soci
ART.4
Il numero dei soci è illimitato; all’associazione possono aderire tutti i cittadini e stranieri di ambo i sessi. Fino al compimento del 14 anno di età, il minore è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori. Il diritto di voto viene esercitato dal 18 anno di età. Tutti gli associati hanno eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l’effettività del rapporto associativo medesimo.
Sono previste le seguenti tipologie di soci:
· Soci fondatori
· Soci operatori di Biodanza Sistema Rolando Toro
· Soci praticanti
· Soci sostenitori
ART.5
Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di ammissione all’associazione con la osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:
1. indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, e residenza
2. dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali
All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
ART. 6
La qualità di socio dà diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.
I soci sono tenuti:
- all’osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.
ART. 7
I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
TITOLO IV - Recesso - Esclusione
ART. 8
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.
ART. 9
Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
b) che si renda moroso nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 3 mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale;
c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.
ART.10
Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera o alla posta elettronica fornita al momento della richiesta di adesione, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell’Articolo 9 e devono essere motivate.
Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell’assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.
L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.
TITOLO V - Risorse economiche - Fondo Comune
ART.11
L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni, corsi, seminari, convegni e festival;
c) eredità donazioni e lasciti;
d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo anche di natura commerciale.
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.
Esercizio Sociale
ART.12
L’esercizio sociale va dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall’assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. In casi particolari dovuti a problematiche di natura gestionale o organizzativa può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.
TITOLO VI - Organi dell’Associazione
ART.13
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto)
Assemblee
ART.14
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso sul sito ufficiale dell'associaizone almeno una settimana prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.
ART.15
L’Assemblea ordinaria:
a) approva il rendiconto economico e finanziario;
b) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.
L’assemblea si riunisce, inoltre quante volte il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto, o da almeno un decimo degli associati.
In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 15 giorni dalla data della richiesta.
ART. 16
Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola col versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.
In prima convocazione l’assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l’assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.
ART. 17
L’Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.
Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e del voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati per la delibera di scioglimento dell’Associazione.
ART. 18
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’Assemblea stessa.
La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell’Assemblea.
Consiglio Direttivo
ART. 19
Il Consiglio Direttivo è fatto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri (possibilmente dispari) scelti fra gli associati maggiorenni tra le categorie Soci Fondatori e Soci Operatori di Biodanza Sistema Rolando Toro.
I componenti del Consiglio restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge nel suo seno Il Presidente il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.
La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o da messaggio interno alla webchat composta da tutto il cosnsiglio direttivo (qualora sia stata costituita) da consegnare non meno di 3 giorni prima dell’adunanza o anche di sole 24 ore in caso di convocazione tramite web chat con conseguenti votazioni e delibere mediante la stessa web chat che include tutto il consiglio direttivo.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
c) predisporre i regolamenti interni;
d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
e) deliberare circa l’ammissione e l’esclusione degli associati;
f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’associazione.
h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.
ART.20
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell’impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
Presidente
ART.21
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma dell’Associazione.
Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente coordinare l’attività di ordinaria amministrazione in attesa che il Consiglio Direttivo nomini il nuovo presidente.
Collegio dei revisori dei conti (qualora eletto)
ART. 22
Il Collegio dei revisori dei conti viene eletto dall’Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica 3 anni ed elegge al proprio interno il Presidente.
Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l’amministrazione dell’associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.
Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
Pubblicità e trasparenza degli atti sociali
ART. 23
Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.
Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.
TITOLO VII - Scioglimento
ART.24
In caso di scioglimento dell’Associazione, può essere deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.
In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.
Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.
Norma finale
ART. 25
Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.